Dimissioni on-line, preavviso, giusta causa e disoccupazione: facciamo chiarezza

Posted by Ferdinando D'Ambrosio on Settembre 12, 2016
Patronato

Dimissioni del lavoratore e procedura on-line: ecco cosa fare.

Il lavoratore dipendente può liberamente recedere dal contratto che lo lega al proprio datore di lavoro rassegnando le dimissioni.

La legge configura le dimissioni come una mera facoltà del lavoratore.

Il lavoratore può, dunque, presentare liberamente le proprie dimissioni senza dover dare troppe spiegazioni all’azienda per cui lavora ed ha il solo obbligo di rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo applicabile alla sua posizione lavorativa.

Qualora nel corso del rapporto lavorativo, il datore di lavoro abbia posto in essere un grave inadempimento nei confronti del lavoratore tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno per un breve periodo, del rapporto di lavoro, il lavoratore è esonerato dal concedere preavviso e può rassegnare dimissioni immediate per giusta causa.

La distinzione tra dimissioni volontarie e dimissione per giusta causa è molto importante ed è bene che i lavoratori la tengano ben presente, poichè ha delle conseguenze pratiche ed economiche molto significative.

Infatti, soltanto il lavoratore dimessosi per giusta causa ha diritto a percepire dall’INPS l’indennità di disoccupazione (c.d. Naspi) in presenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge.

Parliamo di un importante sostegno economico che può raggiungere un importo mensile pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni ed avere una durata variabile fino a 24 mesi totali.

Semplificando, a seconda dei contributi versati, è possibile con l’indennità di disoccupazione Naspi ottenere mensilmente fino al 75% della retribuzione indicata in busta paga per un massimo di ben 24 mesi.

Attenzione, dunque, a sottovalutare la situazione e trattare la questione con superficialità!

E’ sempre bene chiedere un parere legale ad un avvocato esperto in diritto del lavoro per valutare la sussistenza dei presupposti per rassegnare dimissioni per giusta causa e incassare le somme dovute dall’Inps presentando richiesta di indennità di disoccupazione Naspi.

Nel caso in cui la domanda di disoccupazione Naspi sia presentata a seguito di dimissioni rese per giusta causa dal lavoratore, questi deve allegare alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (ad esempio lettere di messa in mora, ricorsi per decreto ingiuntivo, ricorsi di lavoro d’urgenza ex art. 700 c.p.c, ricorsi ordinari di lavoro dinanzi al tribunale, istanze presentate all’ispettorato del lavoro o direzione territoriale provinciale del lavoro, diffide, esposti ecc.)

 

Come fare a rassegnare le dimissioni on-line?

Dal 12 Marzo 2016 è entrata in vigore una nuova normativa, parte del c.d. Jobs Act, secondo cui le dimissioni possono essere rassegnate soltanto con modalità telematiche compilando appositi moduli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it

Il lavoratore dovrà, dunque, recarsi in un Caf Patronato abilitato o munirsi di Pin dispositivo presso l’INPS e seguire la procedura di dimissioni on-line accedendo al sito e compilando il modello ivi presente.

La procedura di dimissioni on-line è l’unica procedura valida per poter rassegnare correttamente le proprie dimissioni.

Con la nuova normativa, il semplice invio di una raccomandata con la quale si manifesti la volontà dimissionaria non basta. E’ necessario dimettersi seguendo la procedura on-line.

Ad ogni buon conto, nel caso di dimissioni rassegnate per giusta causa, a parer di chi scrive, è sempre opportuno accompagnare le dimissioni on-line con una classica raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale siano indicate le ragioni principali che hanno portato all’immediata interruzione del rapporto di lavoro.

Ciò anche per evitare eventuali futuri problemi con l’INPS qualora questi dovesse richiedere la prova della “giusta causa” di dimissioni per pagare l’indennità di disoccupazione Naspi.

La procedura di dimissioni on-line si applica a tutti i lavoratori dipendenti eccetto che:

– lavoratrici domestiche;

– lavoratrici nel periodo di gravidanza, nonchè lavoratrici o lavoratori nei primi tre anni di vita del bambino o minore adottato o dato in affidamento (in tali casi si applica la più complessa procedura prevista a tutela della maternità di cui all’art. 55, 4° comma del c.d. Testo Unico Maternità)

– lavoratori e lavoratrici che rassegnano le proprie dimissioni dinanzi ad un Sindacato, alla Direzione Territoriale del Lavoro od alla Commissione di Certificazione.

 


     Si ringrazia per la collaborazione il sito WWW.ILMIODIRITTO.IT

     Avv. Ferdinando D’Ambrosio

     Caf Portici – Servizi di Patronato

     Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza.

 

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2 Comments to Dimissioni on-line, preavviso, giusta causa e disoccupazione: facciamo chiarezza

  • salve, dovendo rassegnare le dimissioni sono confuso sui giorni di preavviso in quanto sul contratto da me firmato con l’attuale datore di lavoro, il medesimo ha inserito 45 giorni, mentre, dalla normativa nazionale sono previsti 20 giorni (settore turismo, 4° livello con meno di 5 anni di anzianità), quale dei due contratti fa fede? Grazie.

    • Buonasera a Lei,
      nel caso voglia rassegnare dimissioni volontarie è tenuto a rispettare il termine lungo di 45 gg. previsto dal contratto individuale.
      Trattasi, infatti, di una deroga al contratto collettivo nazionale di categoria posta a tutela di ambo le parti contraenti.
      Una disposizione, insomma, che Lei avrebbe invocato a Suo favore in caso di licenziamento e che, ovviamente, vale anche a favore dell’azienda nel caso opposto di dimissioni volontarie.
      Ad ogni modo, tenga ben presente la distinzione tra dimissioni volontarie e dimissioni per giusta causa.
      Il preavviso deve essere concesso soltanto nella prima ipotesi.
      Nel caso di dimissioni per giusta causa, invece, non è dovuto alcun preavviso da parte del lavoratore.
      Anzi, è l’azienda a dover pagare il preavviso al lavoratore che dimostri in giudizio di essersi realmente dimesso per giusta causa.
      Per maggiori approfondimenti sul tema La invito a cliccare sul link di seguito riportato ” PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
      Non esiti a contattarci qualora abbia bisogno di ulteriori delucidazioni o a fissare un appuntamento per chiarire la Sua posizione,
      Cordiali Saluti,
      Avv. Ferdinando D’Ambrosio

      Studio Legale “Il Mio Diritto”

      Consulenza ed Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza

      In collaborazione con Caf Portici – Servizi di Patronato

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